Responsabilita' da fatto illecito e risarcimento del danno


Responsabilita' da fatto illecito e risarcimento del danno

La Norma che costituisce il faro in materia di responsabilità da fatto illecito è contenuta nel codice civile che all'art. 2043 recita:

"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Si parla anche di responsabilità extracontrattuale o aquiliana.

Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito.

Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive sia omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità, all’evento dannoso ed esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso.

 

A differenza del sistema  penale dove vige la tipicità dei fatti illeciti, nell’ordinamento civile l’illecito è atipico, cioè ogni violazione del principio del neminem laedere in grado di provocare un danno ingiusto (corrispondente ad una lesione di un diritto o di un interesse protetto dall’ordinamento) ad altri va risarcita.

Spetterà al giudice individuare, di volta in volta, se un fatto, sulla base degli elementi strutturali individuati dall’articolo 2043 del codice civile, si può ritenere idoneo ad integrare la responsabilità aquiliana.

Non ogni fatto che possa arrecare danno genera automaticamente l’obbligo del risarcimento, ma esclusivamente un danno “ingiusto”, in contrasto con un dovere giuridico.

Secondo la Giurisprudenza, l’ingiustizia del danno va intesa nella duplice accezione di danno prodotto “non iure”, in assenza di cause giustificative del fatto dannoso, e “contra ius”, e cioè  lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall’ordinamento, giacchè entrambe, nella loro sintesi, sono espressione di quella valutazione “bifasica” di comparazione degli interessi del danneggiante e del danneggiato che porta alla qualificazione di un danno come ingiusto.

 Il danno ingiusto è escluso se sussista una causa di giustificazione, come lo stato di necessità (ex art. 2045 c.c.) e la legittima difesa (ex art. 2044 c.c.).

Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, un ruolo essenziale è rappresentato dal nesso di causalità.

Perché sorga in capo al soggetto agente l’obbligo del risarcimento del danno, è necessario che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, oppure che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l’evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto.