Infortunistica stradale


Infortunistica stradale

Il  termine  “infortunistica”  identifica  la  disciplina  che  studia,  dal punto  di  vista  economico  e  giuridico,  le  cause  e  le  conseguenze  degli infortuni e dei sinistri in generale, naturalmente il termine stradale sta ad indicare che si tratta di quegli incidenti che si verificano sulle strade, ove il sempre maggior traffico di veicoli di ogni genere  e la scarsa attenzione alle regole del Codice della strada possono essere la causa di una infinita serie di scontri tra veicoli da lievi a gravissimi con rilevanti conseguenze per le persone coinvolte.

Il nostro  ordinamento  prevede  uno  specifico  iter  procedurale:  prima  di consentire l’accesso alle aule di giustizia, la legge impone di instaurare un preliminare tentativo bonario di risoluzione della controversia con la compagnia di assicurazioni. 

Le parti si confrontano presentando gli esiti delle rispettive attività istruttorie svolte con lo scopo di definire le ripartizioni di responsabilità e l’eventuale risarcimento dovuto.

Ci sono innanzitutto da osservare dei presupposti per la proponibilità dell'azione.

Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148 del Cod. Ass. , l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo  dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di  danno alla  persona, decorrenti da  quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.

Nel  caso  in  cui  si  applichi  la  procedura  di  cui  all’articolo  149 del Cod. Ass.  l’azione  per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarci- mento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per  conoscenza  all’impresa  di  assicurazione  dell’altro  veicolo  coinvolto,  avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.