Infortunistica stradale
Il termine “infortunistica” identifica la disciplina che studia, dal punto di vista economico e giuridico, le cause e le conseguenze degli infortuni e dei sinistri in generale, naturalmente il termine stradale sta ad indicare che si tratta di quegli incidenti che si verificano sulle strade, ove il sempre maggior traffico di veicoli di ogni genere e la scarsa attenzione alle regole del Codice della strada possono essere la causa di una infinita serie di scontri tra veicoli da lievi a gravissimi con rilevanti conseguenze per le persone coinvolte.
Il nostro ordinamento prevede uno specifico iter procedurale: prima di consentire l’accesso alle aule di giustizia, la legge impone di instaurare un preliminare tentativo bonario di risoluzione della controversia con la compagnia di assicurazioni.
Le parti si confrontano presentando gli esiti delle rispettive attività istruttorie svolte con lo scopo di definire le ripartizioni di responsabilità e l’eventuale risarcimento dovuto.
Ci sono innanzitutto da osservare dei presupposti per la proponibilità dell'azione.
Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148 del Cod. Ass. , l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 del Cod. Ass. l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarci- mento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.