vendita di aliud pro alio ed eccezioni esperibili
In materia di compravendita si considera configurabile il verificarsi del c.d. l'aliud pro alio (la totale difformità, materiale o giuridica, del bene consegnato e la sua conseguente inidoneità a svolgere la funzione che gli sarebbe propria) allorchè la cosa consegnata risulti priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia dei difetti che la rendano per gran parte inservibile (Cass., sez. 1, sentenza n. 21419 del 2010; sez. 2, sentenza n. 26953 del 2008). In tale ipotesi è possibile esperire l'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., che pertanto è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ. (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 10916 del 2011). Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società (alfa), in un giudizio originato da una opposizione a decreto ingiuntivo che tale società aveva proposto per contrastare la richiesta di pagamento da parte della società venditrice del bene (beta). Essendo emerso dal processo che il bene acquistato dalla soc. alfa aveva una funzionalità notevolmente ridotta, essa ha potuto paralizzare in via di eccezione la pretesa di pagamento azionata dalla parte venditrice.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8728/14; depositata il 15 aprile