regolamento condominiale redatto dopo la stipula
In materia di condominio, in caso di vendita di una unità immobiliare, la clausola che riserva al costruttore il potere di redigere il regolamento condominiale, successivamente alla stipula, è da considerarsi nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente inefficacia delle riserve di proprietà contenute nel suddetto regolamento. La Corte di Cassazione ha sancito che la riserva di proprietà di parti dell'edificio, che generalmente sono ritenute comuni, deve risultare chiaramente al momento della cessione della prima unità immobiliare, non essendo consentito intervenire successivamente sull'argomento. Pertanto l'esistenza del regolamento al momento della stipula del primo contratto di compravendita, è condizione necessaria affinché possa essere considerato pienamente valido, efficace e vincolante per la parte che lo accetta. Non discostandosi dal consolidato orientamento di legittimità i supremi Giudici hanno ribadito che il regolamento è obbligatorio, se richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto, solo e soltanto rispetto a colori i quali hanno acquistato unità immobiliari dopo la sua redazione. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8606/14; depositata l'11 aprile