Danno cagionato da cose in custodia -


04/12/2020

La condotta pericolosa posta in essere dall’automobilista che culmini in un grave incidente stradale (nella specie con auto rovinata in una scarpata)  non vale ed escludere, per ciò solo, la responsabilità dell’ente proprietario della strada. La Cassazione, occupatasi della vicenda ha sancito che «la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dell’incidente abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo». Cosi opinando gli ermellini hanno anche aggiunto che «i Giudici di merito non avrebbero potuto escludere il nesso di causalità fra la condizione della strada (e delle sue pertinenze) e la caduta del mezzo nel precipizio sul mero assunto di una condotta colposa della vittima, ma avrebbero dovuto accertare che quest’ultima presentava connotati di eccezionalità e imprevedibilità tali da determinare l’interruzione del rapporto causale fra la situazione della cosa e il sinistro». (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 26527/20; depositata il 20 novembre)