La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – con ordinanza n. 28104/20 del 09/12/20 è nuovamente intervenuta sulla vexata quaestio relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge nei procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I Supremi Giudici hanno ribadito che "Il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass. Sez. 1/6 n.3015/2018)" . Nel provvedimento si legge inoltre che in base alla nota Pronuncia delle Sezioni Unite risulta altresì che " l’assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell’ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare".
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