Covid 19 e "rinegoziazione dei contratti"
In tema di contratti di locazione commerciale si registra una innovativo Provvedimento del Tribunale di Roma che con Ordinanza del 27 agosto 2020 ha accolto la tesi del conduttore di aver diritto ad una riduzione dei canoni di locazione posto che la Società Locatrice «non ha ottemperato all’obbligo, derivante dalla clausola generale di buonafede e correttezza, di ricontrattare le condizioni economiche del contratto di locazione a seguito delle sopravvenienze legate all’insorgere della pandemia per COVID-19».
In particolare il Tribunale ha ritenuto che «la crisi economica dipesa dalla pandemia provocata dal COVID e la chiusura forzata delle attività commerciali devono qualificarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale». In tali casi « la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi della esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto (art. 1375 c.c.)… sorge, pertanto, in base alla clausola generale di buonafede e correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell’alea normale del contratto».