vendita simulata e donazione
In materia di simulazione contrattuale se le parti hanno formalmente concluso un contratto di vendita immobiliare senza che ci sia stato il pagamento di alcun prezzo, in realtà il contratto dissimulato consiste in una donazione. Ma tale donazione non può considerarsi valida posto che la forma richiesta per la validità della donazione è quella dell'atto pubblico (art. 782 c.c.), redatto -con le formalità previste dalla legge- da un notaio (art. 2699 c.c. v. anche l'art. 48 della legge notarile, modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c), l. n. 246/05, che prevede espressamente la necessaria presenza di due testimoni per gli atti di donazione). Ne deriva che, ai fini della validità della donazione, è necessario l'atto pubblico redatto alla presenza di due testimoni. Nel caso di specie, accertata la simulazione della vendita, che dissimulava il negozio effettivamente voluto dalle parti, ossia la donazione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la donazione immobiliare dissimulata sotto l'apparenza di una vendita, doveva essere dichiarata invalida.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 marzo- 2 luglio 2014, n. 15095