dichiarazione di paternità naturale e ctu sul defunto


01/07/2014

Tizia conveniva in giudizio Caio, figlio ed erede del defunto Mevio , perché fosse dichiarata la paternità naturale di quest'ultimo nei propri confronti. Instauratosi il contraddittorio il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda dell'attrice. Il Tribunale dichiarava la giudiziale paternità di Mevio  nei confronti di Tizia e tale decisione veniva confermata anche in appello.
La questione giunta all'esame della Suprema Corte si incentrava sulla ammissibilità  o meno della  CTU genetica nei procedimenti per la dichiarazione di paternità naturale, avvenuta nel caso di specie  sul cadavere di Mevio. La Corte ribadendo che tale consulenza consiste ""in mezzo privilegiato nella ricerca della paternità, trattandosi di accertamento poco invasivo e idoneo a fornire un risultato risolutivo, analogo a quello proprio del prelievo su persona vivente, e funzionale alla tutela del diritto fondamentale allo status giuridico. Ha anche sancito l'irrilevanza dell'autorizzazione dei famigliari rispetto alla consulenza tecnica sul cadavere del congiunto, disposta dall'autorità giudiziaria, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità, non essendo configurabile un diritto soggettivo dei prossimi congiunti sul corpo della persona deceduta"". Da ciò deriva il principio che  ""il diritto alla identità biologica del ricorrente non può subire compressione alcuna, nemmeno nel caso in cui l'interessato si fosse opposto in vita ad analisi volte ad accertare il rapporto di filiazione"".

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 aprile - 30 giugno 2014, n. 14786