vendita di una cosa per un'altra
In materia di compravendita la Legge stabilisce che nel caso in cui la cosa venduta non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto (art. 1497 C.c.). Pertanto se si configura la fattispecie di una consegna di merce numericamente e qualitativamente diversa da quella pattuita (generalmente minore e più scadente) si verte nell'ipotesi di vendita di aliud pro alio, con conseguente possibilità di ottenere la risoluzione del rapporto per inadempimento. Cfr Cassazione civile sez. III del 04 aprile 2013.