patti posteriori alla formazione del documento
In tema di ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali l'accordo orale con cui si modifica- prolungandola- la durata del contratto (che risulta dal documento), nell'ipotesi in cui la proroga sia concordata tra le parti verbalmente allorchè il rapporto contrattuale sia ancora in essere, rientra nella previsione dell'art. 2723 c.c., la quale si riferisce alle aggiunte o modificazioni apportate al documento successivamente alla sua formazione. Da ciò discende che, nel caso in questione, la prova testimoniale è comunque ammissibile (sempre non prescindendo da una valutazione del Giudice sulla qualità delle parti, natura del contratto "ed ogni altra circostanza" da cui possa apparire verosimile la modifica effettuata verbalmente) Cfr Cassazione civile sez. III del 03 aprile 2013 n. 8118.