utilizzazione terrazze


19/03/2013

In materia di condominio non poche vertenze originano dall'utilizzazione delle c.d. terrazze -che assolvono alla funzione di copertura dello intero stabile- da parte del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio. Se questi occupa arbitrariamente il lastrico solare comune per un uso proprio ed esclusivo (occupandolo con strutture etc) agisce illegittimamente e non può trovare tutela nell'art. 1102 del. C.c.. In tal caso infatti egli non opera una modifica tendente ad un miglior godimento della cosa comune ma pone in essere una appropriazione di una parte  della res communis che viene "definitivamente sottratta a ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri, non assumendo alcun rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita od occupata permanentemente continui a svolgere una funzione di copertura dell'immobile". Cass. Civ. Sez. II Sentenza 28 febbraio 2013, n. 5039