danno da cose in custodia


18/03/2013

E'   ravvisabile una  responsabilità per il danno da cose in custodia se la cosa custodita sia ex se idonea a liberare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da cagionare il danno. Allorquando invece ci si trovi di fronte ad una cosa di per sé inerte (quale ad es. una strada), la cui dannosità può manifestarsi  solo se vi sia anche una azione altrui, in occasione dell'uso o del contatto con il comportamento umano, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede la dimostrazione di un quid pluris e cioè che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche tali da renderne potenzialmente danno la normale utilizzazione, quali buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc. Cassazione civile  sez. III, 13 marzo 2013, n. 6306.