sulla ripartizione dell' onere della prova
La violazione dell’articolo 2697 c.c. si verifica se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo sbagliato, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era gravata, secondo le regole della scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., e’ necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioe’ abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che deve aver giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioe’ dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioe’ giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio. La violazione non si puo’ ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dall’articolo 116 c.p.c. rubricato “valutazione delle prove”.
Cass Civ. Sez III Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23184