risarcimento per il veicolo di scarso valore
In materia di sinistri stradali è frequente il caso in cui il danneggiato richieda il risarcimento di danni il cui ammontare superi notevolmente lo stesso valore del veicolo. Nel risolvere un caso analogo la Corte di Cassazione ha ribadito il principio che ""la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo"". Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 27 marzo - 28 aprile 2014, n. 9367