Riconoscimento tardivo della paternità e mantenimento
Dal riconoscimento tardivo della paternità non può derivare la corresponsione di un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, tendente a compensare una presunta perdita di "chance", connessa alla supposta possibilità di ottenere -in caso il riconoscimento fosse stato tempestivo - una migliore posizione lavorativa.
Nella specie la Corte ha precisato che pur risultando il figlio modestamente impiegato, rispetto alla florida condizione economica del padre, il dovere di mantenimento "cessa all'atto del conseguimento da parte del figlio di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali concrete condizioni di mercato".
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2013 n. 20137