Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
Con il DL 69/2013 (Decreto "del fare") si è introdotta una nuova procedura per lo scioglimento delle comunioni a domanda congiunta con delega ad un professionista. Nel titolo V del libro quarto del Codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, e aggiunto l'art. 791-bis. Se non sussiste controversia sul diritto alla divisione oppure sulle quote o su altre questioni pregiudiziali si fa luogo alla "divisione a domanda congiunta": i comproprietari possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, chiedere la nomina di un notaio o di un avvocato che abbiano sede nel circondario del Tribunale, ai quali demandare la divisione. Ove occorra, il giudice nomina anche, su richiesta del professionista designato, un esperto estimatore. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del Codice civile.