Revocatoria ordinaria e onere della prova
E’ noto che la legge riconosce al creditore la possibilità di far dichiarare l’inefficacia di atti di disposizione del patrimonio a titolo oneroso con cui il debitore dolosamente reca pregiudizio alle ragioni creditorie con la complicità di un terzo. A tal fine è sufficiente che con tale comportamento il debitore riduca la propria massa attiva senza che sia necessario che si spogli di ogni bene. “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni”.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 novembre 2014 – 3 febbraio 2015, n. 1902