Da oggi negoziazione assistita
Parte oggi, 9 febbraio 2015, l'obbligo di negoziazione assistita, come condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.
L’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 sancisce: ""chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, (Tale disposizione non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente).
Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art.5, comma 1 bis, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro"".
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La convenzione - redatta, a pena di nullità, in forma scritta con l'assistenza di uno o più avvocati a ciascuno dei quali compete certificare l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale - è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle stesse parti, fermo restando che il termine deve essere ricompreso tra un mese e tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni sempre su accordo delle parti.
L’avvocato deve informare il proprio cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, in quanto, la mancata informativa costituisce illecito deontologico.