revoca dei pagamenti


05/11/2012

In tema di revocatoria fallimentare ex articolo 67 comma II della Legge Fall., è sempre dibattuta in dottrina e giurisprudenza  la questione relativa alla prova dell'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell'accipiens (scientia decoctionis). Incombendo sul curatore la prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza, nella prassi si tirano in ballo gli elementi più stravaganti per cercare di dimostrare la malafede del creditore nel riceversi i pagamenti poi assoggettati alla richiesta di revoca. La Corte di Cassazione, Sezione 1 civile con Sentenza 29 ottobre 2012, n. 18565 ha ritenuto che la prova della scientia decoctionis "può essere desunta anche dalle notizie di stampa, sia locale che nazionale, specializzata e non, che contribuiscono a rendere il dissesto di pubblico dominio (e la cui conoscenza, pertanto, non richieda specifiche capacità conoscitive) sempre che le stesse vengano accompagnate dalla conoscenza di altri indici sintomatici dell'insolvenza". In termini pratici tale interpretazione di un testo normativo del lontano 1942 (R.D. n. 267 L.F. seppur riformata) non aiuta le imprese che, in una situazione già difficilissima per l'andamento dell'economia e per la stretta creditizia che sono costrette a subire, devono anche curarsi - prima di ricevere ogni pagamento - di assumere informazioni certe sulla eventuale insolvenza del loro debitore.