iscrizione a ruolo


30/10/2012

Una decisone  tranquillizzante per gli avvocati che danno avvio ad un giudizio civile. La Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, con Sentenza 19 ottobre 2012, n. 18073 ha riconosciuto che l'attore può consegnare l'originale della citazione all'ufficiale giudiziario, e procedere immediatamente dopo all'iscrizione a ruolo della causa depositando nel fascicolo  una semplice copia. Il perfezionamento della notificazione non è, infatti, necessario ai fini della costituzione in giudizio. Si evita cosi l'ansia di recuperare l'originale dell'atto di citazione entro i 10 gg. dalla notifica (operazione materialmente tutt'altro che facile) per la rituale iscrizione a ruolo. Di tale interpretazione del codice di procedura beneficia anche il convenuto, ""in termini di tutela dell'affidamento e di conoscenza delle intenzioni che l'attore intende perseguire. La costituzione dell'attore entro i dieci giorni dall'ultima notificazione creerebbe, infatti, in ciascuno dei convenuti che riceve la notificazione della citazione, una situazione di incertezza. Questi, non sapendo se sia l'ultimo destinatario nei cui confronti la notifica sia perfezionata, non ha un dato certo per ricostruire quando l'attore si dovrà costituire"".