lungaggini processuali dei giudizi introdotti ex "legge Pinto"


24/01/2013

Nel solco della decisione che precede è la pronuncia della Suprema Corte, Sez. II, del 18/01/13 n. 1261 in cui si afferma che "il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d'appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, davanti a questa Corte, è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all'accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per se una condizione di sofferenza e un patema d'animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001. Nè appare condivisibile l'assunto che il giudizio dinanzi alla Corte d'appello e l'eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte Europea, nel caso in cui nell'ordinamento interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela all'indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell'ambito di una ragionevole durata".