la ""facoltà"" di restituzione nel contratto estimatorio
In chiusura d’anno è stata resa nota una delle ultime decisioni in materia di contratto estimatorio, molto diffuso tra produttori-fornitori e rivenditori.
Tale schema contrattuale viene sovente utilizzato per la distribuzione sul mercato di beni mobili. Una parte consegna una o piu cose mobili all’altra che si impegna a pagare il prezzo a meno che non restituisca i beni entro un termine stabilito.
La Suprema Corte con la Sentenza in calce indicata ha chiarito come elemento fondamentale del contratto estimatorio sia “la facoltà del consegnatario di restituire la merce in alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo, senza che a tale configurazione sia di ostacolo la mancata prefissione esplicita di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltà di restituzione….
Con il contratto estimatorio il proprietario (tradens) consegna una o più cose mobili determinate ad un soggetto (accipiens) che si obbliga a pagare il prezzo, salvo restituire quanto ricevuto nel termine stabilito. L’accipiens non acquista la proprietà della res né assume l'obbligazione di venderla, ma è tenuto al pagamento del prezzo di stima, ove alieni, per proprio conto e nel proprio interesse, a terzi, le cose consegnate, oppure non provveda, nel termine convenuto, alla restituzione.
L'operazione economica trova giustificazione, da una parte, nell'interesse del proprietario di avvalersi dell'organizzazione di altri imprenditori per far conoscere i propri prodotti; dall'altra, nell'interesse dell'accipiens di avere a disposizione beni in vista della rivendita, con la sicurezza di poter restituire entro il termine stabilito, l'invenduto, andando così esente dal pagamento del prezzo (Cass., 17 luglio 2003, n. 1196)….
È essenziale che le parti si siano accordate sulla facoltà dell'accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo”.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 settembre – 21 dicembre 2015, n. 25606