approvazione specifica delle clausole contrattuali
La clausola con la quale si prevede il rinnovo tacito di un contratto in assenza di disdetta, che non sia stata specificamente approvata, non può che essere nulla in quanto vessatoria. La validità della clausola è infatti subordinata alla necessaria e specifica approvazione scritta prevista dall'articolo 1341 del codice civile. Chi propone l'adesione, infatti, valuta preventivamente i vantaggi e gli svantaggi che possono derivargli dall'accettazione della clausola e, quindi, si pone in una posizione che non può essere di certo paragonata a quella del contraente per adesione.
Cfr Cass. 4047/2016