Fondo garanzia vittime della strada
Nel caso di sinistro verificatosi per condotta colposa o dolosa di veicolo o natante non identificato, il danneggiato, il quale promuova un'azione per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del fondo garanzia vittime della strada, deve provare non solo - naturalmente - che il sinistro sia stato cagionato da tale mezzo, ma anche che egli abbia tenuto un comportamento diligente tendente ad identificare il veicolo o natante tramite indagini quantomeno ordinarie (pur se non particolarmente articolate e complesse) all'esito delle quali sia stato impossibile individuare i responsabili del fatto. Cassazione civile sez. III del 04 aprile 2013 n. 8196