accesso ai rilievi della Polizia


20/04/2013

L'art. 213 cod. proc. civ., il quale consente al giudice di richiedere atti ed informazioni alla pubblica amministrazione, non può essere utilizzato come uno strumento per alleggerire e/o esonerare   le parti dall'onere probatorio che incombe su di esse. Su tale presupposto  le parti non possono esortare l'esercizio, da parte del giudice, di tale potere officioso per acquisire documenti che avrebbero  potuto procurarsi direttamente dall'amministrazione. Nella fattispecie relativa a controversie risarcitoria scaturente da sinistro stradale, si è ritenuto che le parti non potessero pretendere che fosse il giudice a disporre l'acquisizione d'ufficio, ai sensi della menzionata disposizione, del rapporto eventualmente redatto in occasione del sinistro dalle forze di polizia, potendo tale documento  essere da loro direttamente acquisito, giusta l'espressa previsione in tal senso dell'art. 11 cod. strad..Cfr Cass. Civ. SENTENZA N. 6101 DEL 12 MARZO 2013