assegno ai figli maggiorenni
Per evitare di essere tenuto al versamento del contributo al figlio maggiorenne, è necessario dimostrare che il mancato svolgimento da parte di questi di attività lavorativa sia conseguente ad inerzia o rifiuto ingiustificato (nella specie la decisone del Giudice del merito di esonero dell'assegno aveva tenuto conto della non giovane età della figlia -anni 37- e, in relazione agli studi da questa effettuati, aveva accolto la richiesta di esonero dell'assegno, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto offerte di lavoro, anche se non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le avesse accettate). Cfr. Cassazione civile sez. VI del 02 aprile 2013 n. 7970