assegno ai figli maggiorenni


15/04/2013

Per evitare di essere tenuto al versamento del contributo al figlio maggiorenne, è necessario dimostrare  che il mancato svolgimento da parte di questi  di attività lavorativa sia conseguente ad inerzia o  rifiuto ingiustificato (nella specie la decisone del Giudice del merito di esonero dell'assegno aveva tenuto conto della non giovane età della figlia -anni 37- e, in relazione  agli studi da questa effettuati, aveva accolto la richiesta di esonero dell'assegno, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto offerte di lavoro, anche se  non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le avesse accettate). Cfr. Cassazione civile  sez. VI del  02 aprile 2013 n. 7970