inderogabilità minimi


26/04/2013

La previsione dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali forensi si uniforma al principio comunitario della libera prestazione di servizi; ciò in  virtù di esigenze imperative d'interesse pubblico quale quella di assicurare la qualità della prestazione professionale a tutela degli utenti e della buona amministrazione della giustizia. Ne deriva che, la liquidazione degli onorari di avvocato operata dal giudice in misura inferiore ai minimi tariffari previsti per le cause di valore indeterminabile, senza espressa indicazione delle ragioni, viola l'art. 4 legge 794/1942. Cfr Cassazione civile  sez. II,  23 aprile 2013, n. 9799.