dissesto stradale e responsabilità della P.A.


25/03/2013

Negli ultimi anni è cresciuto a dismisura il contenzioso tra i privati e la pubblica amministrazione relativamente alle richieste di risarcimento danni per fatti riconducibili ad una presunta responsabilità della P.A.. Invocando il generale principio del neminem laedere talvolta si esagera nel lamentare danneggiamenti che avrebbero potuto essere evitati con un minimo di prudenza. Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha ristretto le maglie di applicazione dell'art.  2051 C.C. "Con riferimento alla responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c." (nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali  non avevano riconosciuto la responsabilità dell'Ente per il danno occorso ad un passante, a seguito di una caduta causata dalla cattiva manutenzione della strada, atteso che il dissesto del manto stradale era di tale vastità ed entità da essere assolutamente visibile e percepibile dai pedoni con l'uso dell'ordinaria diligenza). Cfr Cassazione civile  sez. VI, 19 marzo 2013, n. 6811.