A chi rivolgersi per il pagamento della parcella?
Rilevanti novità riguardo al Foro da adire per il pagamento delle competenze professionali il cui ammontare non sia stato pattuito concordemente: "la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore (art. 1182, ultimo comma Cc) e non in quello del creditore (art. 1182, 3° comma, cc.)". Secondo la Cassazione, infatti, "il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 cod. proc. civ., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 cod. civ., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (Cass., 12 ottobre 2011, n. 21000).