Autovelox e illegittimità
Tutti gli strumenti di rilevazione della velocità sia fissi che mobili, devono pertanto essere soggetti a verifica. La Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 18.06.2015 ha dichiarato l'illegittimità dell’articolo 45 comma 6 del codice della strada nella parte in cui, appunto, ""non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura"".
E' una pronuncia notevolmente importante perché di fatto sancisce l’illegittimità di tutti gli accertamenti effettuati da apparecchiature mobili non tarate periodicamente. Potrebbe dare il via ad una infinità di ricorsi per tutti i verbali non definiti, per i quali non sia stato ancora effettuato il pagamento e non siano scaduti i termini per la presentazione del ricorso o per i quali sia ancora pendente un'opposizione.
Chi invece ha già pagato non potrà rivendicare alcun rimborso.