assicurazioni: clausola ""claim made""
In materia assicurativa viene definita clausola claim made quella in base alla quale è possibile uno sfasamento temporale fra la prestazione dell'assicuratore e la controprestazione dell'assicurato, in modo che possano risultare coperti da assicurazione atti dell'assicurato anteriori alla data di conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta durante la vigenza del contratto e possono invece risultare privi di garanzia comportamenti che l'assicurato abbia tenuto nel periodo di tempo in cui la polizza risultava operante, ma in relazione ai quali la domanda di risarcimento danni sia stata proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto. ""I contratti contenenti la clausola claim made normalmente delimitano la garanzia a non più di due o tre anni prima della sottoscrizione della polizza, nonché ai casi in cui l'assicurato non sia a conoscenza dell'illecito pregresso, dei relativi effetti dannosi e dell'intenzione del danneggiato di agire in risarcimento, serbando intatta, in mancanza, la possibilità di opporre all'assicurato la responsabilità e gli effetti delle dichiarazioni inesatte o reticenti, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 c.c., (cfr., proprio con riferimento ad una clausola claim made, Cass. civ. Sez. 3, 22 marzo 2013 n. 7273)...Va soggiunto che le clausole claim made sono predisposte dallo stesso assicuratore, nelle condizioni generali di contratto; che pertanto è da ritenere che, nella parte in cui prevedono effetti vantaggiosi per l'assicurato, siano frutto di scelte meditate e consapevoli, nonché di un'attenta valutazione dei rischi e della remuneratività del corrispettivo convenuto come premio, pur in relazione ai sinistri verificatisi in data anteriore. Trattasi poi di clausole che, nei casi simili a quello in esame, sono favorevoli per l'assicurato, sicché non viene in considerazione il divieto di deroghe alla disciplina ordinaria di cui all'articolo 1932 c.c.""
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 18 dicembre 2013-17 febbraio 2014 n. 3622