assegnazione casa familiare e ""nuovi partners""


16/07/2014

La Corte di Cassazione ha nuovamente chiarito che in tema di assegnazione della casa familiare, a seguito di crisi coniugale (o genitoriale),  l'interesse preminente al quale bisogna far riferimento è quello dei figli minori a rimanere in un contesto per loro familiare, evitando di aggiungere al dramma della disgregazione della famiglia, anche il trauma del cambio di abitazione e soprattutto a prescindere da eventuali nuove relazioni affettive (nuovo partner) del coniuge affidatario.  Nel caso di specie la Corte, avallando la decisione della corte di merito,  che aveva ""confermato la persistenza dell'interesse dei due figli minorenni delle parti a mantenere la convivenza nell'habitat domestico con la madre affidataria e ciò anche verificando se la presenza nell'alloggio della nuova persona fosse pregiudizievole per i minori"" (al riguardo non erano emersi elementi ostativi), ha affermato che i giudici di merito avevano ""ineccepibilmente inteso ed applicato il dettato normativo, espressamente ed irreprensibilmente anche recependo l'esegesi dell'art. 155 quater, primo comma, c.c. che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2008, ha affermato essere l'unica compatibile con i parametri costituzionali, che impongono di dare rilievo prioritario e preminente all'interesse dei figli minori e, pertanto, precludono di ravvisare nella norma un'ipotesi di revoca automatica dell'assegnazione della casa ove l'assegnatario vi conviva di fatto o per sopravvenuto matrimonio con persona diversa dal genitore dei minori, da essa allontanato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 marzo - 15 luglio 2014, n. 16171