anche al contumace l'equa riparazione
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in composizione di un contrasto fra le Sezioni, hanno stabilito che " La durata superiore ai limiti della ragionevolezza del processo fa presumere senz'altro la causazione di un danno non patrimoniale di per sé derivante dall'attesa prolungata per un tempo esorbitante di una decisione che comunque incide sulla parte nei cui confronti viene assunta. Non vi è dunque ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico che normalmente risentono le parti a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda. La mancata costituzione in giudizio può quindi eventualmente influire sul quantum dell'equa riparazione ma non costituisce di per sé motivo per escludere senz'altro il relativo diritto".