Autovelox e Decreto Prefettizio
La Cassazione torna a censurare l'abitudine di numerose amministrazioni locali di "fare cassa" a scapito dei cittadini installandoi dispositivi per il controllo elettronico di velocità dei veicoli senza l'osservanza dei presupposti di Legge.
"Il verbale con cui è effettuata la contestazione differita del superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox" deve indicare gli estremi del decreto prefettizio. La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass. 04/10/2018, n. 24214; Cass. 20/12/2016, n. 26441; Cass. 13/01/2015, n. 331; Cass. 30/01/2008, n. 2243). Soltanto l’indicazione degli estremi del decreto nel verbale rende possibile al destinatario della contestazione l’accesso alla documentazione amministrativa e la predisposizione della difesa.
Il rilievo si salda alla previsione contenuta nell’art. 201 C.d.S., che esige l’indicazione nel verbale di contestazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata, e quindi, ove ciò accada in quanto l’infrazione sia stata accertata a mezzo di apparecchiatura di rilevamento della velocità, la legittimità dell’accertamento e con esso dell’esercizio del potere sanzionatorio si rinviene proprio nel decreto prefettizio.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 10918/21; depositata il 26 aprile