Vendita uova di Pasqua- informazioni complete sul prodotto
Occorre sempre prestare particolare attenzione nel porre in vendita prodotti senza le informazioni necessarie e indispensabili per la clientela. Il fatto: Una società (che gestisce un supermercato) pone in vendita le uova pasquali contenenti giocattoli prive dell’avvertenza "Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto", imposta dal D.Lgs. n. 54 del 2011, art. 10, commi 4 e 5. Tale inadempienza è considerata grave e sanzionabile in quanto il supermercato dev’essere senz’altro qualificato, ai fini previsti dal citato D.Lgs. n. 54, art. 31, comma 7, come "distributore del prodotto" e cioè la persona (fisica o giuridica), diversa dal fabbricante o dall’importatore, che, nella catena della fornitura, mette il giocattolo a disposizione del mercato. In tale veste il supermercato è, obbligato, ad apporre (o quantomeno a verificare, con la dovuta attenzione, prima che il prodotto sia messo in vendita, che siano apposte) le avvertenze in tema di sicurezza e, più in generale, quelle che, come la pericolosità del prodotto per i minori, determinano la decisione di acquistare il giocattolo. Secondo i Giudici l’erronea supposizione del supermercato (e cioè che le uova di cioccolato poste in vendita non contenevano giocattoli al loro interno) avrebbe potuto essere superata con l’impiego dell’ordinaria diligenza (rimasta, evidentemente, indimostrata) trattandosi di un prodotto alimentare che, "a prescindere dall’apparenza esteriore dell’imballaggio", "sovente contiene, secondo la comune esperienza, gadget et similia quali soprese pasquali". Questo il decisum della Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, Ordinanza n. 5558/21.