Danno cagionato da cose in custodia -


03/03/2021
Danno cagionato da cose in custodia -

Nessuna insidia in caso di distrazione.

Non è sufficiente sostenere di essere caduti a causa di un insidia sul suolo comunale per ottenere un risarcimento dall’ente in quanto occorre sempre la prudenza e cautela da adattare allo stato dei luoghi. Nel caso di specie l’attore, nel citare innanzi al Giudice il Comune  espose,  che mentre si trovava al mercato rionale, a causa di una buca presente nel manto stradale, cadde riportando lesioni e fu, di conseguenza, sottoposto ad intervento chirurgico. Circa la natura di insidia occulta dello stato dei luoghi, dedusse oltre all’ampiezza della "buca" o "dislivello", che lo stesso non era visibile a causa delle bancarelle, degli ombrelloni e dell’affollamento del mercato. La vicenda durata come al solito alcuni anni è giunta sino in Cassazione la quale ha sancito che :” la condotta del danneggiato rispetto alla cosa, è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull’evento, anche ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, e del dovere di solidarietà stabilito dall’art. 2 Cost., e che la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l’adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell’evento (Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019). Nel caso di specie, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha ritenuto che lo stato dei luoghi e cioè il giorno di mercato, l’affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte del P. sicché la caduta era riconducibile a tale omissione”. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 5457/21; depositata il 26Febbraio 2021.