testamento olografo e sottoscrizione
In materia di testamento olografo, in una triste vicenda conclusasi con il suicidio del testatore, la suprema Corte si è occupata del caso in cui la scheda testamentaria, pur priva della sottoscrizione del de cuius, era contenuta in una busta da lui sottoscritta.
Ne è derivato un contenzioso tra chi riteneva valido il testamento e chi invece lo considerava nullo (o annullabile).
La Corte, dopo aver ricordato che in ossequio al dettato degli articoli 602 e seguenti cod. civ. l’orientamento interpretativo è quello della necessità della sottoscrizione da apporre in calce al testamento (negando, ad esempio, la validità del testamento con sottoscrizione apposta lateralmente (Cass. n. 16186 del 2003), e dopo aver ribadito che “Mancando, nel testamento olografo, la figura del pubblico ufficiale che attesti la effettiva riconducibilità delle dichiarazioni di ultima volontà al testatore, questo collegamento, che costituisce l'aspetto più importante dell'atto in esame, è garantito, nel testamento olografo, proprio dalla sottoscrizione” ha affermato che in assenza della firma apposta sul testamento olografo, ma sulla busta che lo contiene, non vi sono elementi sufficienti “a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l'esistenza all'interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia”.
Cassazione civile sez. VI del 01 ottobre 2013, n. 22420