Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale


23/01/2017

Ancora una volta viene ribadito il principio in base al quale occorre fornire rigorosa prova del danno non patrimoniale  che, putroppo, non può essere soltanto enunciato e considerato come insito anche in caso di lesioni di diritti inviolabili della persona.

""Il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove sussista da parte del richiedente l'allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito: tale onere di allegazione va compiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche, posto che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesioni di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa"".

 

cfr Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2017,  n. 1185