Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale
Ancora una volta viene ribadito il principio in base al quale occorre fornire rigorosa prova del danno non patrimoniale che, putroppo, non può essere soltanto enunciato e considerato come insito anche in caso di lesioni di diritti inviolabili della persona.
""Il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove sussista da parte del richiedente l'allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito: tale onere di allegazione va compiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche, posto che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesioni di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa"".
cfr Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2017, n. 1185