Richiesta informazioni alla P.A.
Con una importante decisione la Corte di cassazione ha stabilito che l'art. 213 cod. proc. civ., il quale consente al giudice di richiedere atti ed informazioni alla pubblica amministrazione, non può essere utilizzato come uno strumento per esonerare le parti dall'onere probatorio su di esse incombente e che, pertanto, le parti stesse non possono sollecitare l'esercizio, da parte del giudice, di tale potere officioso per acquisire documenti che avrebbero potuto ottenere direttamente dall'amministrazione. Da questo principio generale discende che, nel caso di controversie risarcitorie scaturenti da sinistri stradali, le parti non possono pretendere che sia il giudice a disporre l'acquisizione d'ufficio, ai sensi della menzionata disposizione, del rapporto eventualmente redatto in occasione del sinistro dalle forze di polizia, giacché tale documento può essere direttamente acquisito dalle parti, giusta l'espressa previsione in tal senso dell'art. 11 cod. strad..
Cass. Sezione Terza Civile Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013.