Luci e vedute


21/05/2013

Il Codice civile all'art. 900 effettua una netta distinzione tra le finestre o altre aperture che si trovano sul fondo del vicino:
Luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino [901]; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Sovente tra vicini si instaurano contenziosi relativi a tali situazioni, per far chiudere o ridurre alcune aperture nei muri o, al contrario, per ottenerne la loro apertura e godere di una piecevole vista.
Perché possa configurarsi una vera e propria veduta ex art. 900 c.c., oltre al requisito della inspectio in alienum, è richiesto anche quello della c.d. prospectio, affaccio che deve consistere nell'agevole possibilità, in condizioni di sicurezza, di sporgere il capo oltre l'apertura e di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, nel fondo del vicino. Cassazione civile  sez. II, 15 maggio 2013,  n. 11735.