revocatoria ordinaria (compravendita immobiliare)


17/02/2014

In tema di compravendita immobiliare l'immediata immissione nel possesso  degli degli acquirenti, nonostante essi non abbiano effettuato il pagamento del relativo prezzo, può costituire un valido presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 C.c. e ss.) dell'atto di compravendita. In tale fattispecie  la cosiddetta partecipazione fraudolenta del terzo è dimostrata da rilevanti indizi che evidenziano l'anomalia del comportamento delle parti e la consapevolezza che tale modus operandi arreca pregiudizio al creditore.
Cfr. Corte di Cassazione, sez VI Civile, sentenza n. 3196/14; depositata il 12 febbraio