responsabilità dell'organizzatore-venditore dei pacchetti turistici


02/01/2013

La Corte di Cassazione, Sezione 3° civile, con Sentenza n.
 22619 del 11 dicembre 2012 si è pronunciata su una delicata materia in relazione alla quale, negli ultimi anni, si è notevolmente  incrementato il contenzioso:

La responsabilità dell' organizzatore e venditore  del c.d. ""pacchetto turistico"".

Il caso atteneva ad una richiesta di risarcimento danni (per un fatto avvenuto prima dell'emanazione del c.d. Codice del Consumo) avanzata da una viaggiatrice la quale era rimasta vittima  di un  incidente stradale durante un soggiorno all'estero organizzato e venduto dalla società Alfa. In particolare, poiché  a causa della nebbia il vettore aereo aveva fatto scalo in luogo diverso da quello previsto, alla viaggiatrice, era stato offerto di raggiungere l'originario luogo di destinazione con un taxi locale.

Il passaggio rilevante della pronuncia riguarda la natura della  responsabilita' dell'organizzatore (Alfa) che trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione.

Giurisprudenza unanime della Corte ha ritenuto che ""il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro ancorche' non siano alle sue dipendenze"".

Nel caso di specie il trasporto in taxi è risultato non gia' frutto di autonoma iniziativa della turista in quanto di esso  il tour operator si e' avvalso ai fini dell'adempimento della propria prestazione (la proposta di servirsi del mezzo privato partì dalla guida locale incaricata dal tour operator). Pertanto delle conseguenze negative derivate alla turista dalla negligente esecuzione della prestazione la soc. Alfa e' direttamente tenuta a rispondere

La Corte conclude con le formulazione del seguente principio:""L'organizzatore e il venditore del c.d. ""pacchetto turistico"" rispondono dei danni subiti dal turista-consumatore in ragione della fruizione delle prestazioni oggetto del contratto (anche) allorquando si appropriano o avvalgono dell'attivita' altrui ai fini dell'adempimento della propria prestazione obbligatoria dovuta, assumendone il connaturato rischio"".