responsabilità da contratto di ""ormeggio""
Interessante pronuncia in materia di responsabilità civile conseguente ad un furto a bordo di un natante ormeggiato in porto nello spazio riservato ad un circolo nautico in forza di un contratto di ""ormeggio"". Nella vicenda, sulla base del contratto di ormeggio, il danneggiato aveva invocato la responsabilità del circolo nautico nonchè dell' agenzia di sicurezza che si occupava della vigilanza nell'area. Il contratto di ormeggio, per sua natura atipico, è caratterizzato da un contenuto minimo essenziale consistente nella concessione di utilizzare le strutture portuali ed assegnazione al natante di un delimitato e protetto spazio acqueo dietro il corrispettivo di un canone (in mancanza anche di tali elementi non sarebbe configurabile la detta convenzione negoziale). Se dunque il contratto preveda anche delle ulteriori prestazioni (quali ad es. la custodia dell'imbarcazione e/o delle cose in essa contenute), l'onere di dimostrare le obbligazioni aggiuntive incomberà su chi pretende il diritto ad essere risarcito. Cfr Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 13 febbraio 2013, n. 3554.