rapporto tra preliminare e definitivo
Interessante pronuncia in tema di rapporti tra un contratto preliminare ed il contratto definitivo stipulato successivamente al primo. In tale fattispecie il contratto definitivo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio dal momento che il contratto preliminare genera solo l'obbligo reciproco tra le parti della successiva stipulazione del contratto definitivo. Con la prima pattuizione le parti si impegnano a concludere un nuovo successivo contratto. Ne consegue che il contenuto del preliminare può anche essere superato da quello del definitivo. In altri termini la disciplina del definitivo può anche essere difforme da quella del preliminare, senza che per ciò sia necessario un distinto accordo avente carattere novativo, sempre che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.
Cfr. Cassazione civile sez. II, 30 aprile 2013, n. 10209.