pubblicità dei legali
Anche gli avvocati, nel promuovere la propria attività al fine di acquisire nuova clientela, devono sempre ispirarsi ai principi di decoro dignità professionale da ritenersi come limiti invalicabili anche nell'esercizio delle varie forme di pubblicità. Deve pertanto considerarsi ragionevole, e dunque non sindacabile in sede di legittimità, la pronuncia adottata dal Consiglio nazionale Forense che censuri il comportamento del professionista che abbia descritto la sua attività in un quotidiano con una grafica tale da richiamare l'attenzione soprattutto sul trattamento economico riservato ai clienti e con dati ambigui, suggestivi e non propriamente informativi. Cfr Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 13 novembre 2012, n. 19705