no danno catastrofale se vittima incosciente
Il c.d. danno catastrofale, che rientra nell'unitaria categoria di danno non patrimoniale si sostanzia, secondo i principi espressi dalla sentenza sez. Unite N. 26972 del 2008, nel risarcimento della sofferenza patita dalla vittima nel breve periodo che precede la sua morte. In tale periodo essa ha la possibilità di rendersi conto della gravità del proprio stato e dell'approssimarsi del decesso. Se pertanto la vittima del sinistro è rimasta in stato di totale incoscienza dal verificarsi dell'evento e sino alla morte(stato di coma irreversibile), non è configurabile in capo ad essa un danno morale consistente in una sofferenza transeunte determinata dal trauma. Il non aver mai ripreso conoscenza, senza conseguire alcun miglioramento sia pure temporaneo, determina l'impossibilità di riconoscere tale voce di danno.
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 16 gennaio 2014 n. 759