donazioni e convivenza


24/01/2014

In materia di convivenza "more uxorio" se uno dei conviventi provvede spontaneamente a corrispondere beni e/o danaro all'altro, tale suo comportamento (libero e non condizionato) deve essere inteso come adempimento di un dovere morale e sociale, nell'ambito di una nozione di famiglia cosi come oggi si è affermata nel mutato contesto sociale. Essa infatti non è più soltanto quella basata sul matrimonio ma comprende altre e diverse forme di legami e relazioni affettive. Ne deriva che la c.d. "datio" non può considerarsi  ripetibile e che non è configurabile -conseguentemente- un diritto alla restituzione di quanto donato e/o (a contrario) un obbligo di restituire quanto ricevuto. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 1277/14; depositata il 22 gennaio)