Natura assistenziale dell'assegno di divorzio
La natura assistenziale dell'assegno di divorzio, come sancito dall'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, è stata ancora una volta ribadita dalla Suprema Corte. La legge individua, quali presupposti per il riconoscimento di tale emolumento, l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; tale inadeguatezza deve essere considerata non già come stato di bisogno, cioè come mancanza di mezzi di sostentamento, bensì come insufficienza delle sostanze e dei redditi di cui il richiedente dispone per garantirgli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che presumibilmente sarebbe proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto. Cfr. Cassazione civile sez. I del 03/07/2013, n. 16597.