medico-paziente consenso informato
Nel contratto d'opera professionale (medico-paziente) il consenso informato attiene al trattamento sanitario necessario per l'attuazione della terapia (con prospettazione da parte del medico anche delle eventuali possibili, non auspicabili, conseguenze). L'inosservanza dell'obbligo di ottenere il consenso informato dal paziente trova la sua sola sanzione in una responsabilità (contrattuale) del sanitario anche nel caso in cui, a prescindere da una sua colpa professionale, il trattamento da lui praticato abbia comportato un aggravamento delle condizioni di salute, il cui rischio il paziente non era stata messo in condizione di valutare proprio per una scarsa o mancata informazione sul punto. Cfr Cass. Civ. Sez. II del 08/04/13 n. 8527